Purtroppo tutte le prestazioni di servizi come le conferenze, se erogate nel territorio italiano, sono soggette a IVA e pertanto non possono usufruire del regime di esenzione (rif. ai sensi dell'art. 7-ter comma1).
La normativa sulla territorialità IVA (art. 7) recentemente modificata, ha mantenuto, per l'eccezione inerente alle attività culturali, artistiche, fiere, convegni etc., la disposizione per la quale tali eventi si considerano effettuati nel territorio dello stato se sono materialmente svolte in Italia.